Ai referendum in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. I, convertito dalla legge 27 gennaio 2006
n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».