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Fatturazione Elettronica

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La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione 
(articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento.



A chi è rivolto

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

  • gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi:
  • le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
  • gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

Descrizione

La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione 
(articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento.

Come fare

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:

  1. predisposizione della fattura in formato XML secondo lo www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm" rel="_blank">standard pubblicato sul sito FatturaPA;
  2. firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI), mediante uno dei canali previsti dalle www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm" rel="_blank">Specifiche tecniche dello SdI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
  3. ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In fase di compilazione è obbligatorio l’inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica:
Uff_eFatturaPA codice univoco fatturazione: UFE8GY

Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti OBBLIGATORIAMENTE i codici CIG e CUP NEI CAMPI APPOSITAMENTE DEDICATI secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.

Cosa serve

Software fatturazione elettronica

Cosa si ottiene

Fatturazione Elettronica

Tempi e scadenze

Non vi sono scadenze

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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Argomenti:Pagina aggiornata il 13/11/2023


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