Descrizione
La predetta normativa nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui i nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 4 della Legge n. 459/2001 nonchè dell'art. 4 del d.P.R. N. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del Referendum (intendendo riferito tale termine alla data di Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026 preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con la medesima modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualoro l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Documenti allegati
A cura di
Ulteriori Informazioni
Ultimo aggiornamento
20/01/2026 10:54